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Certificato medico per rientro a scuola abolito in 16 Regioni

Martina Pietrograzia • 5 Aprile 2024

certificato rientro a scuolaAd oggi sono 16 le Regioni italiane ad aver ufficialmente abolito l’obbligo per gli studenti di presentare il certificato medico per rientrare a scuola, anche dopo un periodo di assenza per malattia superiore ai 5 giorni consecutivi. In questi territori il certificato può essere sostituto da un’autodichiarazione scritta. La decisione è stata sostenuta a livello nazionale e locale da medici, pediatri ed esperti in materia.

Ecco in quali regioni non è più obbligatorio, le ragioni scientifiche che spiegano il parere favorevole dei medici, le eccezioni stabilite dall’Istituto Superiore di Sanità e i limiti ufficiali delle assenze scolastiche consentite nel corso dell’anno, superati i quali si rischia la non ammissione alla classe successiva e all’esame finale del ciclo di studi.

Quali regioni hanno abolito l’obbligo del certificato di rientro a scuola

La competenza legislativa di decidere l’obbligatorietà o meno del certificato medico per il rientro a scuola è stata negli anni direttamente delegata dal Ministero della Salute alle Regioni. La materia è oggi regolata dalle specifiche leggi regionali. Ad oggi ben 16 regioni su 20 hanno deciso di rimuovere l’obbligo, anche se l’assenza per malattia supera i 5 giorni consecutivi: al suo posto è possibile presentare un’autocertificazione scritta, firmata dai genitori dell’alunno o dallo stesso studente, se maggiorenne. Anche nel caso in cui l’assenza sia dovuta da motivi personali, familiari o comunque non legati alla salute basta presentare un’autocertificazione firmata, che spiega i motivi della mancata presenza.

Ecco l’elenco delle regioni che hanno ufficialmente abolito l’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Provincia di Bolzano
  • Calabria
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Emilia-Romagna
  • Lazio
  • Liguria
  • Lombardia
  • Marche
  • Piemonte
  • Sardegna
  • Provincia di Trento
  • Toscana
  • Umbria
  • Veneto

Il parere dei medici e le eccezioni stabilite dall’Istituto Superiore di Sanità

La decisione è stata sostenuta da medici e pediatri, a livello locale e nazionale: gli esperti in materia hanno spiegato che, di fatto, la quasi totalità delle malattie sono contagiose nel periodo dell’incubazione e di esordio dei sintomi e non durante la convalescenza. Superati i 5 giorni dall’inizio della malattia, il pericolo di contagio è estremamente basso e permette quindi un sicuro ritorno a scuola.

Esistono però delle eccezioni: per le malattie infettive per le quali la legge prevede un periodo di isolamento domiciliare e l’obbligo di comunicazione di contagio al servizio di Igiene Pubblica Locale è ancora necessario presentare il certificato medico di avvenuta guarigione. Rientrano in questa categoria le infezioni batteriche invasive come meningiti e sepsi e le malattie infettive quali morbillo, pertosse, poliomielite, rosolia, scabbia, scarlattina e varicella.

L’elenco ufficiale del Ministero della Salute delle malattie infettive soggette a notifica, isolamento e certificato medico di guarigione è consultabile e scaricabile in formato pdf cliccando qui.

Limite assenze e frequenza scolastica

La Circolare MIUR n.20/2011 e il Regolamento DPR 122/2009 stabiliscono il limite massimo delle assenze consentite e la frequenza scolastica minima necessaria per procedere alla valutazione degli alunni e alla relativa ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

Per le scuole medie e superiori è richiesta la frequenza di almeno tre quarti delle lezioni. Il numero totale delle ore di assenza non deve quindi superare il limite massimo del 25% dell’orario complessivo annuale.

Le istituzioni scolastiche, in casi eccezionali, possono stabilire delle deroghe a questi limiti, deliberate e motivate dal Collegio dei docenti. Le assenza complessive non devono comunque pregiudicare la possibilità di valutare il rendimento dello studente. L’impossibilità di procedere alla valutazione comporta l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo o di maturità.

Per la scuola primaria non esiste una disposizione di legge che stabilisce il limite massimo di ore di assenza consentite nel corso dell’anno scolastico. Queste, di norma, non dovrebbero comunque superare i limiti individuati per le scuole di II e II grado. I docenti della classi elementari possono decidere, deliberando all’unanimità, di non ammettere l’alunno alla classe successiva, ma solo in casi eccezionali e comprovati da una specifica motivazione.

Fonte: articolo di Martina Pietrograzia
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